La nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati

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La Camera dei deputati l’ha approvata in via definitiva: sostituisce la legge Vassalli del 1998

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati con 265 sì, 51 no e 63 astenuti. Lega, Forza Italia, Sinistra Ecologia Libertà, Fratelli d’Italia e Alternativa Libera si sono astenuti. Il M5S ha votato contro. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha dato la notizia su Twitter spiegando che la nuova legge comporterà «più tutele ai cittadini, più forza all’autorevolezza e all’autonomia della magistratura». L’Associazione Nazionale Magistrati ha reagito dicendo che «è un pessimo segnale: la politica approva una legge contro i magistrati».

La nuova norma riforma la legge Vassalli del 1988 varata un anno dopo il referendum che a larghissima maggioranza vide vincere i favorevoli alla responsabilità civile dei giudici, mantenendo però l’impostazione di responsabilità indiretta: resta cioè l’attuale principio per cui è lo Stato che risarcisce direttamente i danni potendo solo in un secondo momento rivalersi sul magistrato. Il cittadino che ha subito un danno ingiusto potrà quindi chiedere un risarcimento esclusivamente allo Stato. L’azione di rivalsa dello Stato diventa obbligatoria. Il risarcimento al magistrato dovrà essere chiesto entro due anni e fino a un massimo della metà di un anno di stipendio (oggi il tetto è fissato a due terzi).

La nuova legge elimina anche il cosiddetto “filtro di ammissibilità dei ricorsi”: non sono cioè più previsti controlli preliminari di ammissibilità della domanda di risarcimento contro lo Stato. Tra le cause di responsabilità civile viene inserita anche l’ipotesi di «travisamento del fatto e delle prove». Viene inoltre limitata la clausola di salvaguardia che esclude la responsabilità del magistrato: il magistrato non dovrà rispondere dell’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, ma si escludono da questo ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto della UE.

Infine, vengono ridefinite le fattispecie di «colpa grave»: oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, sarà considerata colpa grave anche una violazione manifesta della legge e del diritto comunitario o il travisamento del fatto o delle prove. Colpa grave sarà anche l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.

Fonte: ilPost

25 febbraio 2015

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