di Daniela Casciola
Pronta la graduatoria dei progetti presentati dai Comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane da inserire nel «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» promosso dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, commi 974-978) per realizzare nuovi progetti in aree degradate, migliorare la qualità del decoro urbano, incentivare la manutenzione e il riuso delle aree pubbliche e delle strutture edilizie. Con l’obiettivo di aumentare la sicurezza per i cittadini, potenziare le prestazioni urbane anche nel campo della mobilità sostenibile e le infrastrutture per i servizi sociali e culturali. La graduatoria è stata approvata ilDpcm 6 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2017 n. 4.
I primi 24 progetti selezionati saranno finanziati con i 500 milioni di euro stanziati all’articolo 1, comma 978, della legge 208/2015. Gli ulteriori progetti saranno finanziati con le risorse che saranno successivamente disponibili.
Ora il decreto stabilisce che entro il 28 febbraio gli enti beneficiari, a pena di revoca dell’ammissione, dovranno firmare la convenzione o l’accordo di programma con le modalità di finanziamento e realizzazione degli interventi.
Il gruppo di monitoraggio
Su tutto il processo governerà il gruppo di monitoraggio e di verifica sull’esecuzione del programma, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
I responsabili unici dei procedimenti, che sono stati individuati dai Comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane, sono tenuti a comunicare al gruppo di monitoraggio, con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni, lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l’attività di monitoraggio nonchè le eventuali ulteriori informazioni specificatamente prescritte dalle convenzioni.
Obblighi comunicativi e finanziamento
Dall’adempimento degli oneri di comunicazione dipende il finanziamento. In particolare, la quota di finanziamento anticipato non superiore al 10%, prevista all’articolo 4, comma 3, del Dpcm 25 maggio 2016 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 20 giugno 2016), potrà essere erogata soltanto in esito alla verifica da parte del gruppo di monitoraggio dell’effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica.
La successiva quota di finanziamento, pari al 30% potrà essere erogata previa verifica della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 50% del progetto, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello Stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. 5.
La restante quota di finanziamento, pari al 60% potrà essere erogata soltanto in seguito alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi. A tal fine, il responsabile unico del procedimento dovrà trasmettere al gruppo di monitoraggio la relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell’intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti: certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione; determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione; determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l’eventuale economia sul finanziamento concesso; attestazione della corrispondenza dell’intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell’ambiente e conformita’ agli strumenti urbanistici.
Fonte: Il Sole24ORE