Operativa per i casi di disoccupazione dal 1° maggio 2015, sarà erogata mensilmente dall’Inps per un importo limite di 1.300 euro, al massimo per 18 mesi e potrà essere incassata anche in un’unica soluzione se finalizzata all’autoimpiego
di Daniele Cirioli
Ammortizzatore unico per i disoccupati. Si chiamerà Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego), sostituirà le vigenti Aspi e mini-Aspi introdotte dalla riforma Fornero e ne avranno diritto i dipendenti privati, a tempo indeterminato e a termine, e quelli pubblici solo assunti a termine.
Operativa per i casi di disoccupazione dal 1° maggio 2015, sarà erogata mensilmente dall’Inps per un importo limite di 1.300 euro, al massimo per 18 mesi e potrà essere incassata anche in un’unica soluzione se finalizzata all’autoimpiego.
Al termine della Naspi, inoltre, se il disoccupato ha minori a carico o ha l’età vicina alla pensione avrà diritto all’Asdi, assegno di disoccupazione, di durata semestrale e importo pari al 75% della Naspi.
A stabilirlo è la bozza di dlgs di attuazione del Jobs Act (delega ammortizzatori) approvata dal consiglio dei ministri la vigilia di Natale. Il provvedimento disciplina pure la nuova disoccupazione ai collaboratori esclusivi, la Dis-Coll, solo per il 2015 (in attesa del «superamento» delle co.co.co.).
La Naspi spetterà ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione involontaria;
b) almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione;
c) almeno 18 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.
Misura e durata. Diversamente da oggi, la nuova Naspi sarà d’importo rapportato alla retribuzione imponibile previdenziali (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi, dichiarata nei flussi Uniemens) degli ultimi quattro anni. Infatti, l’importo sarà pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti:
• se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili (dato valido per il 2015 da rivalutare annualmente), l’indennità mensile sarà pari al 75% di tale retribuzione;
• se supera i 1.195 euro mensili, l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e 1.195.
Fonte: ItaliaOggi
27 dicembre 2014