Le Province cambiano: nascono le città metropolitane e le aree vaste

Con il ddl Delrio sulle città metropolitane, le Province, unioni e fusioni di Comuni si modifica la struttura degli enti locali, in attesa della riforma del titolo V della Costituzione che modificherà nuovamente organi e funzioni. Nascono le città metropolitane e le aree vaste, ossia fusioni di Comuni, a loro spetteranno i compiti oggi ricoperti dalle Province

 

chiaradi Chiara Vettraino 

Sì dell’aula del Senato alla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl Delrio di riforma delle Province. I voti favorevoli sono stati 160, i contrari 133. Il provvedimento dovrà tornare alla Camera per il via libera definitivo dal momento che il maxiemendamento approvato contiene le modifiche inserite in commissione.

             Ecco il  ddl 1212 del maxiemendamento approvato

Le città metropolitane sono nove: Torino, Milano Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, alle quali si aggiunge Roma Capitale a cui è dedicato un capitolo a parte del provvedimento visto il suo status di Capitale. A queste si aggiungono le Città metropolitane istituite conformemente alla loro autonomia speciale dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna ossia Trieste, Palermo, Catania, Messina, Cagliari. Il territorio delle città metropolitane coincide con quello della omonima provincia. Per quanto riguarda gli organi della Città metropolitana, il disegno di legge indica: un sindaco metropolitano; il cui incarico è esercitato a titolo gratuito, due assemblee (presiedute dal medesimo sindaco), il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Il consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e di controllo; approva regolamenti, piani, programmi, nonché ogni altro sottopostogli dal sindaco; è il titolare dell’iniziativa circa l’elaborazione dello statuto e le sue modifiche; approva il bilancio (propostogli dal sindaco). La conferenza metropolitana è organo deliberativo dello statuto e delle modifiche. Ha inoltre funzione consultiva sul bilancio.

La prima istituzione delle Città metropolitane è prevista entro il 1° gennaio 2015. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del Comune capoluogo. Il consiglio metropolitano è composto da 24 consiglieri nelle città con popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti e da 18 consiglieri in quelle con popolazione superiore agli 800mila abitanti, 14 nelle altre. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana.

Può nominare un vicesindaco (e delegargli stabilmente funzioni), scelto tra i consiglieri metropolitani, dandone immediata comunicazione al consiglio. Non è prevista l’istituzione di una giunta metropolitana – ma il sindaco metropolitano può assegnare, nel rispetto del principio di collegialità, deleghe a consiglieri metropolitani (consiglieri delegati) secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

Le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, sono costituite alla data di entrata in vigore della legge, a eccezione di Reggio Calabria che invece andrà alla scadenza naturale degli organi della provincia. Di conseguenza i presidenti di provincia e le giunte provinciali restano in carica fino al 31 dicembre a titolo gratuito. Questa precisazione è stata introdotta dal governo nel maxiemendamento su cui è stata posta la fiducia su richiesta della commissione Bilancio per una questione di copertura finanziaria della legge.

Le funzioni delle Città metropolitane sono: le funzioni fondamentali delle Province e quelle delle Città metropolitane attribuite entro il processo di riordino delle funzioni delle Province; adozione e aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio metropolitano (atto di indirizzo per gli enti del territorio metropolitano), nel rispetto delle leggi regionali nelle materie di loro competenza; pianificazione territoriale generale comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture “appartenenti alla competenza” della Città metropolitana; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (per questo riguardo, la Città metropolitana altresì può, d’intesa con i Comuni interessati, predisporre documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive); mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione.

Infine ciascuna Città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della Provincia cui subentra. Le risorse della Città metropolitana sono date dal patrimonio, dal personale e dalle risorse strumentali della Provincia medesima.

Le Province. Nelle nuove Province il presidente è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia, dura in carica 4 anni, e deve essere un sindaco. Sotto di lui ci sono il Consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, tutti ricoprono l’incarico a titolo gratuito. Per il Consiglio provinciale hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della Provincia. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. Il voto anche in questo caso è ponderato. Il Consiglio provinciale è l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della Provincia; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio. Alle Province spettano le funzioni in ambito di: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza (si noti la funzione della tutela ambientale, prevista nel vigente Testo unico degli enti locali, espunta dalla Camera dei deputati nella prima lettura del presente provvedimento, reinserita dalla Commissione Affari costituzionali del Senato); pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell’edilizia scolastica ; il ‘controllo’ dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità nel territorio provinciale.

Le funzioni trasferite dalla Province continuano ad essere da loro esercitate, fino a quando un altro ente, Regione o Comune non subentreranno, questo avverrà con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (se si tratti di competenza statale) o dalle Regioni entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Infine per le Province interessate dai commissariamenti e per quelle in cui i mandati elettorali scadono tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, la legge di stabilità, in considerazione dell’assetto transitorio delle province, aveva già previsto che non si procedesse alle elezioni per il rinnovo ma si nominasse un commissario. Risulta perciò superato il problema della “finestra elettorale” che stabilisce l`obbligo di svolgere le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali esclusivamente nel periodo 15 aprile -15 giugno e di conseguenza anche senza la presente legge le Province in questione non sarebbero state rinnovate.

29 marzo 2014

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